Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747. (*18) Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»
Fonte: dir-2024-10-09-2749 — art. 8 →quadro per affrontare una crisi con un impatto negativo significativo sul mercato interno che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, servizi e persone o, qualora tale grave perturbazione sia stata o possa essere oggetto di misure nazionali divergenti, il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento
Fonte: reg-2024-10-09-2747 — art. 3 →