Art. 3

Definizioni

In vigore dal 9 ott 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «crisi»: evento eccezionale, inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall’uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all’Unione o al di fuori di quest’ultima, che ha o può avere un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno, e che perturba la libera circolazione di merci, servizi e persone o perturba il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento; 2) «modalità di vigilanza del mercato interno»: quadro per affrontare la minaccia di una crisi che può portare a un’emergenza nel mercato interno entro i sei mesi successivi; 3) «modalità di emergenza nel mercato interno»: quadro per affrontare una crisi con un impatto negativo significativo sul mercato interno che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, servizi e persone o, qualora tale grave perturbazione sia stata o possa essere oggetto di misure nazionali divergenti, il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento; 4) «settori di importanza critica»: settori aventi importanza sistemica e vitale per l’Unione e i suoi Stati membri perché sostengono la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione può avere un impatto negativo significativo sul funzionamento del mercato interno in caso di minaccia di una crisi; 5) «beni di importanza critica» o «servizi di importanza critica», denominati congiuntamente «beni e servizi di importanza critica»: beni o servizi insostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento in settori di importanza critica e che sono elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio a norma dell’, paragrafo 1; 6) «beni rilevanti per la crisi» o «servizi rilevanti per la crisi», denominati congiuntamente «beni e servizi rilevanti per la crisi»: beni o servizi insostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento e che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi, e che sono elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio a norma dell’, paragrafo 4; 7) «incidenti significativi»: incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento; 8) «operatore economico interessato»: un operatore economico lungo la catena di approvvigionamento che ha la possibilità o la capacità di produrre o distribuire: a) beni di importanza critica o servizi di importanza critica; b) beni rilevanti per la crisi o servizi rilevanti per la crisi; c) componenti dei beni di cui alle lettere a) e b); 9) «microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (54);
Storico versioni

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