Art. 18
Attivazione
In vigore dal 9 ott 2024
Attivazione
1. La modalità di emergenza nel mercato interno è attivata solo se sussistono i criteri di cui all’, paragrafo 1.
2. La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno in relazione ai medesimi servizi o beni.
L’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno per determinati servizi e beni non impedisce l’attivazione o il proseguimento dell’applicazione della modalità di vigilanza né l’attuazione delle misure di cui all’ in relazione ai medesimi servizi e beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza del mercato interno, la modalità di emergenza nel mercato interno può sostituirla parzialmente o completamente.
3. Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che sussista un’emergenza nel mercato interno, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno e, se del caso, adotta un elenco di beni e servizi rilevanti per la crisi.
4. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato interno e, se del caso, approvare un elenco di beni o servizi rilevanti per la crisi, o entrambi, mediante un atto di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Il periodo di attivazione è specificato nell’atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. L’elenco dei beni e servizi rilevanti per la crisi può essere modificato mediante un atto di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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