Art. 17

Criteri per l’attivazione

In vigore dal 9 ott 2024
Criteri per l’attivazione 1.   Nel valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all’, punto 3), al fine di determinare la necessità di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione e il Consiglio, sulla base di prove concrete e affidabili, valutano se la crisi crea uno o più ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi o persone, con un impatto su almeno un settore caratterizzato da funzioni sociali o attività economiche vitali nel mercato interno. Qualora la crisi determini una perturbazione del funzionamento delle catene di approvvigionamento, oltre ai criteri di cui al primo comma, la Commissione e il Consiglio valutano se i beni o i servizi possano essere diversificati o sostituiti o se i lavoratori interessati possano essere sostituiti. 2.   Nell’applicare il paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio tengono conto, in particolare, degli indicatori seguenti: a) il numero di incidenti significativi notificati a norma dell’, paragrafo 1; b) il fatto che la crisi abbia innescato l’attivazione di una delle seguenti misure: i) un pertinente meccanismo di risposta alle crisi del Consiglio, compresi gli IPCR; ii) l’UCPM; o iii) uno qualsiasi dei meccanismi creati nell’ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell’UE, compreso il quadro di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2022/2372; c) una stima del numero o della posizione di mercato degli operatori economici e della domanda di mercato ad essi rivolta nonché del numero di utenti che fanno affidamento sul settore o sui settori del mercato interno colpiti dalla perturbazione ai fini della fornitura dei beni o dei servizi in questione; d) una stima dei tipi di beni e servizi o del numero di persone, compresi i lavoratori, colpiti dalla crisi; e) l’impatto o il potenziale impatto della crisi in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali vitali, sull’ambiente e sulla pubblica sicurezza; f) il fatto che gli operatori economici interessati dalla crisi non siano stati in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un lasso di tempo ragionevole a particolari aspetti della crisi; g) le zone geografiche, comprese le regioni frontaliere e ultraperiferiche, che sono e potrebbero essere interessate dalla crisi, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato interno; h) l’importanza degli operatori economici interessati nel mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento dei beni o dei servizi, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tali beni o servizi; e i) l’assenza o la carenza di beni o servizi sostitutivi.
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Criteri per l’attivazione (Art. 17 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo