Art. 15

Proroga e disattivazione

In vigore dal 9 ott 2024
Proroga e disattivazione 1.   Qualora ritenga che i motivi alla base dell’attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno a norma dell’, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal consiglio, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di vigilanza del mercato interno. Fatti salvi eventuali cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera nel migliore dei modi per agire in tal senso entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di vigilanza del mercato interno. Sulla base della suddetta proposta, il Consiglio può prorogare la modalità di vigilanza del mercato interno per un periodo massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione del Consiglio. 2.   Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di cui all’, punto 2), in relazione a tutte le misure di vigilanza o alcune di esse oppure per tutti i beni e i servizi di importanza critica o alcuni di essi, la Commissione propone al Consiglio di disattivare completamente o parzialmente la modalità di vigilanza del mercato interno. Sulla base di tale proposta, il Consiglio può disattivare la modalità di vigilanza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio.
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Proroga e disattivazione (Art. 15 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo