Art. 14

Criteri per l’attivazione

In vigore dal 9 ott 2024
Criteri per l’attivazione 1.   Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all’, punto 2), la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di vigilanza del mercato interno. Il Consiglio può attivare la modalità di vigilanza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata di tale attivazione è specificata nell’atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue: a) una valutazione del potenziale impatto della crisi sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento; b) un elenco dei beni e dei servizi di importanza critica interessati; e c) le misure di vigilanza da adottare, compresa una giustificazione che attesti la necessità di adottare tali misure e la loro proporzionalità. 2.   Nel valutare se le condizioni di cui all’, punto 2), sono soddisfatte per determinare la necessità di attivare la modalità di vigilanza del mercato interno, la Commissione e il Consiglio tengono conto come minimo dei criteri seguenti: a) il tempo previsto prima che la minaccia di una crisi diventi emergenza nel mercato interno; b) il numero o la posizione di mercato degli operatori economici che si prevede saranno colpiti dalla crisi; c) l’entità prevista dell’impatto della crisi su beni e servizi di importanza critica; e d) la zona geografica che si prevede sarà interessata dalla crisi, in particolare l’impatto sulle regioni frontaliere e ultraperiferiche.
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Criteri per l’attivazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo