Art. 16
Monitoraggio
In vigore dal 9 ott 2024
Monitoraggio
1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza del mercato interno conformemente all’, le autorità competenti degli Stati membri monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica e la libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, coinvolte nella produzione e nella fornitura di tali beni e servizi.
2. La Commissione prevede mezzi elettronici sicuri e standardizzati per la raccolta delle informazioni ottenute mediante il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e il trattamento di tali informazioni in forma aggregata. Fatta salva la legislazione nazionale secondo cui, conformemente al diritto dell’Unione, tali informazioni, compresi i segreti commerciali, devono rimanere riservate, è assicurata la riservatezza con riferimento alle informazioni sensibili sul piano commerciale e alle informazioni riguardanti la sicurezza e l’ordine pubblico dell’Unione o degli Stati membri.
3. Ove possibile, gli Stati membri istituiscono, aggiornano e mantengono un inventario degli operatori economici pertinenti stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica. Il contenuto di tale inventario rimane sempre riservato.
4. In base all’inventario istituito a norma del paragrafo 3, qualora non sia possibile ottenere le informazioni da altre fonti, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica che operano nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza critica individuati. L’operatore economico interessato fornisce le informazioni richieste su base volontaria conformemente alle norme dell’Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al comitato attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento.
5. Le autorità competenti degli Stati membri tengono in debita considerazione l’onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può derivare dalle richieste di informazioni e garantiscono che tale onere amministrativo sia mantenuto a un livello minimo e che venga rispettata la riservatezza delle informazioni.
6. In base alle informazioni raccolte attraverso le attività di monitoraggio svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione presenta al consiglio una relazione sui risultati aggregati.
7. La Commissione può chiedere al consiglio di discutere i risultati aggregati e le prospettive di sviluppo sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 4 in merito al loro monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica e, in tal caso, garantisce la riservatezza e rispetta la sensibilità commerciale delle informazioni in questione.
8. La Commissione può inoltre condividere con gli Stati membri le informazioni pertinenti ottenute mediante altri mezzi o sistemi di monitoraggio.
Storico versioni
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