Art. 4

Consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno

In vigore dal 9 ott 2024
Consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno 1.   È istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno («consiglio»). 2.   Il consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Inoltre, gli Stati membri possono nominare, se del caso, un rappresentante ad hoc settoriale, in funzione della natura della crisi. 3.   Un rappresentante della Commissione presiede il consiglio e la Commissione assicura il segretariato del comitato. 4.   Il presidente del comitato («presidente») invita un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente presso il consiglio. 5.   Il presidente può invitare esperti in possesso di conoscenze specifiche a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del consiglio e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell’ordine del giorno della riunione. Tali esperti possono includere rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali. 6.   Il presidente invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del consiglio. 7.   Il presidente invita rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell’Unione alle pertinenti riunioni del consiglio conformemente ai pertinenti accordi bilaterali o internazionali. 8.   Gli osservatori non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio. Se del caso, il presidente può invitare tali osservatori a fornire informazioni e approfondimenti. 9.   Il consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d’intesa con quest’ultima, il consiglio adotta il suo regolamento interno. 10.   Il consiglio può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui all’. La Commissione tiene in massima considerazione, in modo trasparente, tali pareri, raccomandazioni o relazioni.
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