Art. 6

Dialogo in materia di emergenza e resilienza

In vigore dal 9 ott 2024
Dialogo in materia di emergenza e resilienza 1.   Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione e di garantire più trasparenza, responsabilità e coordinamento, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, in qualità di presidente del consiglio, a comparire dinanzi a tale commissione per fornire informazioni in merito a tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare dopo ciascuna riunione del consiglio e dopo ogni disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno. 2.   Il Parlamento europeo è informato quanto prima degli atti di esecuzione del Consiglio proposti o adottati a norma del presente regolamento. 3.   La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo in materia di emergenza e resilienza, comprese le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.
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Dialogo in materia di emergenza e resilienza (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo