Art. 8
Uffici di collegamento
In vigore dal 9 ott 2024
Uffici di collegamento
1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento.
2. L’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro è responsabile del contatto, del coordinamento e dello scambio di informazioni con:
a)
gli uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e l’ufficio di collegamento a livello dell’Unione di cui al paragrafo 4;
b)
le pertinenti autorità competenti di tale Stato membro, in particolare con i punti di contatto unici nazionali di cui all’.
3. Per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, l’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro raccoglie i contributi delle pertinenti autorità competenti di tale Stato membro.
4. La Commissione designa un ufficio di collegamento a livello dell’Unione.
5. L’ufficio di collegamento a livello dell’Unione è incaricato di garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni pertinenti per le crisi, con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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