Art. 8 · Uffici di collegamento

Art. 8

Uffici di collegamento

In vigore dal 9 ott 2024
Uffici di collegamento 1.   Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento. 2.   L’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro è responsabile del contatto, del coordinamento e dello scambio di informazioni con: a) gli uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e l’ufficio di collegamento a livello dell’Unione di cui al paragrafo 4; b) le pertinenti autorità competenti di tale Stato membro, in particolare con i punti di contatto unici nazionali di cui all’. 3.   Per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, l’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro raccoglie i contributi delle pertinenti autorità competenti di tale Stato membro. 4.   La Commissione designa un ufficio di collegamento a livello dell’Unione. 5.   L’ufficio di collegamento a livello dell’Unione è incaricato di garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni pertinenti per le crisi, con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno.
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