Definizione data dalla norma indicata.
misure volte a ridurre i rischi posti dai siti contaminati per la salute umana e l’ambiente tramite bonifica del suolo o tramite modifica del legame tra fonte, via di esposizione e recettore senza intervenire sulle caratteristiche della contaminazione.
Fonte: dir-2025-11-12-2360 — art. 3 →