Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
margine riscosso o pagato per riflettere le attuali esposizioni derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato
Fonte: reg-2012-12-19-153 — art. 1 →la garanzia raccolta dalla controparte in funzione dei risultati della valutazione giornaliera dei contratti a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012
Fonte: reg-2016-10-04-2251 — art. 1 →margine riscosso o pagato per riflettere le esposizioni correnti derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato
Fonte: reg-2020-12-16-23 — art. 2 →