mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

Definizione data dalla norma indicata.

mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE

Fonte: reg-2009-07-13-767art. 3
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