gruppo di prodotti

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi e sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e sono simili in termini di percezione da parte del consumatore

Fonte: reg-2024-06-13-1781art. 2

materie prime, biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa non gassosi con caratteristiche fisiche e chimiche simili e potere calorifico simile o combustibili da biomassa gassosi e GNL con caratteristiche chimiche simili, tutti soggetti alle stesse norme di cui agli articoli 7, 26 e 27 della direttiva (UE) 2018/2001 per determinare il contributo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile

Fonte: reg-2022-06-14-996art. 2
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