Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 giu 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «sistema volontario»: organizzazione che certifica la conformità degli operatori economici ai criteri e alle norme, compresi, ma non solo, i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nel regolamento delegato (UE) 2019/807; 2) «sistema volontario riconosciuto»: sistema volontario riconosciuto in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001; 3) «sistema nazionale riconosciuto»: sistema nazionale riconosciuto in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001; 4) «certificato»: dichiarazione di conformità rilasciata dall’organismo di certificazione in un sistema volontario attestante che l’operatore economico ottempera alle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001; 5) «certificato sospeso»: certificato temporaneamente non valido per non conformità riscontrate dall’organismo di certificazione o su richiesta spontanea dell’operatore economico; 6) «certificato revocato»: certificato annullato definitivamente dall’organismo di certificazione o dal sistema volontario; 7) «certificato interrotto»: certificato annullato volontariamente mentre è in corso di validità; 8) «certificato scaduto»: certificato non più valido; 9) «caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra»: serie di informazioni che descrivono la partita di materie prime o di combustibili, necessarie per dimostrare la conformità della partita ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa o agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabili ai carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato; 10) «miscela di materie prime a fini di ulteriore trattamento»: miscela fisica di materie prime al solo scopo di produrre biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa; 11) «operatore economico»: produttore di materie prime, raccoglitore di rifiuti e residui, gestore di impianti che trasformano le materie prime in combustibili finali o prodotti intermedi, gestore di impianti che producono energia (energia elettrica, riscaldamento o raffrescamento) o qualsiasi altro gestore, compreso il gestore di impianti di stoccaggio o il commerciante che detiene concretamente le materie prime o i combustibili, a condizione che tratti le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tali materie prime o combustibili; 12) «primo punto di raccolta»: impianto di stoccaggio o di trattamento gestito direttamente dall’operatore economico, o da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola, biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica, dall’impianto che li produce; 13) «controllo di certificazione»: controllo iniziale prima dell’adesione a un sistema volontario ai fini del rilascio del certificato; 14) «organismo di certificazione»: organismo indipendente di valutazione della conformità, accreditato o riconosciuto, che stipula un accordo con un sistema volontario per fornire servizi di certificazione delle materie prime o dei combustibili svolgendo controlli degli operatori economici e rilasciando certificati per conto dei sistemi volontari che si servono del sistema di certificazione volontario; 15) «non conformità»: mancato rispetto, da parte dell’operatore economico o dell’organismo di certificazione, delle norme e delle procedure stabilite dal sistema volontario a cui aderisce o nel quale opera; 16) «controllo di sorveglianza»: controllo intermedio a cadenza trimestrale, semestrale o annuale dei certificati rilasciati dall’organismo di certificazione in un sistema volontario dopo la certificazione e prima del controllo di ricertificazione; 17) «controllo di ricertificazione»: controllo per il rinnovo del certificato rilasciato dall’organismo di certificazione in un sistema volontario; 18) «infrastruttura interconnessa»: sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali GNL e impianti di stoccaggio, adibite al trasporto di gas costituiti principalmente di metano e comprendenti biogas e gas da biomassa, in particolare biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati e trasportati, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, nel sistema di gasdotti per il gas naturale, nei sistemi dell’idrogeno nonché nelle reti di condotte e nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione per i combustibili liquidi; 19) «sistema dell’idrogeno»: sistema di infrastrutture, tra cui reti dell’idrogeno, impianti di stoccaggio dell’idrogeno e terminali dell’idrogeno, contenenti idrogeno a elevato grado di purezza; 20) «predecessore in diritto»: operatore economico legalmente sostituito da un nuovo operatore senza modifiche sostanziali o con sole modifiche lievi di proprietà, composizione della dirigenza, metodi di lavoro o ambito d’attività; 21) «gruppo di prodotti»: materie prime, biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa non gassosi con caratteristiche fisiche e chimiche simili e potere calorifico simile o combustibili da biomassa gassosi e GNL con caratteristiche chimiche simili, tutti soggetti alle stesse norme di cui agli della direttiva (UE) 2018/2001 per determinare il contributo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile; 22) «sito»: ubicazione geografica, strutture logistiche, infrastrutture di trasmissione o di distribuzione con confini precisi entro cui i prodotti possono essere miscelati; 23) «prova della sostenibilità»: dichiarazione dell’operatore economico, stilata in base al certificato rilasciato dall’organismo di certificazione in un sistema volontario, attestante la conformità di una determinata quantità di materie prime o combustibili ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001; 24) «materia prima»: sostanza non ancora trasformata in combustibile né in prodotto intermedio; 25) «combustibili»: combustibili pronti per il consumo, tra cui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato; 26) «prova dell’attrattiva finanziaria»: calcolo del valore attuale netto (VAN) di un investimento, basato su misure di addizionalità nel contesto della certificazione della biomassa a basso rischio ILUC; 27) «prova degli ostacoli non finanziari»: valutazione degli altri ostacoli potenziali che prevedibilmente impediscono all’operatore economico di attuare misure di addizionalità nel contesto della certificazione della biomassa a basso rischio ILUC; 28) «banca dati dell’Unione»: la banca dati di cui all’, punto 2, della direttiva (UE) 2018/2001; 29) «terreni erbosi»: terreni erbosi ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione (3).
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