Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre
Fonte: reg-2013-06-26-575 — art. 4 →un gruppo di clienti connessi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2019-11-27-2033 — art. 4 →