Definizione data dalla norma indicata.
una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti
Fonte: dir-2021-11-24-2167 — art. 3 →