Definizione data dalla norma indicata.
la fornitura di prodotti per la difesa in tempo utile, nel luogo concordato e ai livelli di disponibilità concordati, nonché la gestione dei rischi di disponibilità che potrebbero concretizzarsi sotto forma di carenza del prodotto per la difesa in questione
Fonte: reg-2025-12-16-2643 — art. 2 →