Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la gestione della domanda quale definita all'articolo 2, punto 20), della direttiva (UE) 2019/944
Fonte: reg-2019-06-05-943 — art. 2 →la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (17), individualmente o per aggregazione
Fonte: dir-2019-06-05-944 — art. 2 →