Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 giu 2019
Definizioni
Si applicano le seguenti definizioni:
1)
«interconnettore»: una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;
2)
«autorità di regolazione»: un'autorità di regolazione designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;
3)
«flusso transfrontaliero»: un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori, clienti o entrambi svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione;
4)
«congestione»: una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita tra aree della rete dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi;
5)
«nuovo interconnettore»: un interconnettore non completato entro il 4 agosto 2003;
6)
«congestione strutturale»: congestione nel sistema di trasmissione che può essere definita in modo non ambiguo, è prevedibile, geograficamente stabile nel tempo e si ripete frequentemente in presenza di condizioni normali del sistema elettrico;
7)
«gestore del mercato»: soggetto che fornisce un servizio grazie al quale le offerte di vendita incontrano le offerte di acquisto di energia elettrica;
8)
«gestore del mercato elettrico designato» o «NEMO»: gestore del mercato designato dall'autorità competente per svolgere mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;
9)
«valore del carico perso»: stima in euro/MWh del limite massimo di prezzo dell'energia elettrica che i clienti sono disposti a pagare per evitare un'indisponibilità;
10)
«bilanciamento»: insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità;
11)
«energia di bilanciamento»: energia usata dai gestori dei sistemi di trasmissione per effettuare il bilanciamento;
12)
«prestatore di servizi di bilanciamento»: partecipante al mercato che fornisce energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento o entrambe ai gestori dei sistemi di trasmissione;
13)
«capacità di bilanciamento»: volume di capacità cui il prestatore di servizi di bilanciamento ha accettato di attenersi e in base al quale ha accettato di presentare offerte per un corrispondente volume di energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasmissione per la durata del contratto;
14)
«responsabile del bilanciamento»: partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica;
15)
«periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: intervallo temporale sul quale sono calcolati gli sbilanciamenti dei responsabili del bilanciamento;
16)
«prezzo di sbilanciamento»: il prezzo positivo, pari a zero o negativo, di uno sbilanciamento in ciascun periodo di regolazione degli sbilanciamenti e in ciascun verso;
17)
«zona del prezzo di sbilanciamento»: zona nella quale è calcolato un prezzo di sbilanciamento;
18)
«processo di preselezione»: processo volto a verificare la conformità di un prestatore di capacità di bilanciamento ai requisiti fissati dai gestori dei sistemi di trasmissione;
19)
«capacità di riserva»: entità delle riserve di contenimento della frequenza, di ripristino della frequenza o di sostituzione che deve essere a disposizione del gestore del sistema di trasmissione;
20)
«dispacciamento prioritario»: con riferimento al modello di autodispacciamento, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico delle offerte e, con riferimento al modello di dispacciamento centrale, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico e dai vincoli di rete, con priorità al dispacciamento di tecnologie di generazione specifiche;
21)
«regione di calcolo della capacità»: zona geografica in cui si applica il calcolo coordinato della capacità;
22)
«meccanismo di capacità»: misura temporanea intesa ad assicurare il conseguimento del livello necessario dell'adeguatezza delle risorse, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ancillari o alla gestione delle congestioni;
23)
«cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
24)
«progetto dimostrativo»: progetto che dimostra tecnologia senza precedenti nell'Unione e rappresenta un'innovazione significativa che va ben oltre lo stato dell'arte.
25)
«partecipante al mercato», persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento;
26)
«ridispacciamento»: misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione o gestori dei sistemi di distribuzione, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema;
27)
«scambio compensativo»: scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due zone di offerta per ridurre la congestione fisica;
28)
«impianto di generazione»: impianto che converte l'energia primaria in energia elettrica e che consiste in uno o più moduli per la generazione elettrica collegati a una rete;
29)
«modello di dispacciamento centrale»: modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un gestore del sistema di trasmissione nell'ambito di un processo di programmazione integrato;
30)
«modello di autodispacciamento»: modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo sono determinati da agenti di dispacciamento di tali impianti;
31)
«prodotto standard di bilanciamento»: prodotto di bilanciamento armonizzato definito da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione per lo scambio dei servizi di bilanciamento;
32)
«prodotto specifico di bilanciamento»: prodotto di bilanciamento diverso da un prodotto di bilanciamento standard;
33)
«gestore delegato»: soggetto al quale mansioni od obblighi specifici assegnati a un gestore del sistema di trasmissione o a un gestore del mercato elettrico designato ai sensi del presente regolamento o di un altro atto giuridico dell'Unione sono stati delegati da tale gestore del sistema di trasmissione o NEMO o sono stati assegnati da uno Stato membro o dall'autorità di regolazione;
34)
«cliente»: il cliente quale definito all', punto 1), della direttiva (UE) 2019/944;
35)
«cliente finale»: il cliente finale quale definito all', punto 3), della direttiva (UE) 2019/944;
36)
«cliente grossista»: il cliente grossista quale definito all', punto 2), della direttiva (UE) 2019/944;
37)
«cliente civile»: il cliente civile quale definito all', punto 4), della direttiva (UE) 2019/944;
38)
«piccola impresa»: la piccola impresa quale definita all', punto 7), della direttiva (UE) 2019/944;
39)
«cliente attivo»: il cliente attivo quale definito all', punto 8), della direttiva (UE) 2019/944;
40)
«mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica quali definiti all', punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;
41)
«fornitura»: la fornitura quale definita all', punto 12), della direttiva (UE) 2019/944;
42)
«contratto di fornitura di energia elettrica»: il contratto di fornitura di energia elettrica quale definito all', punto 13), della direttiva (UE) 2019/944;
43)
«aggregazione»: l'aggregazione quale definita all', punto 18), della direttiva (UE) 2019/944;
44)
«gestione della domanda»: la gestione della domanda quale definita all', punto 20), della direttiva (UE) 2019/944;
45)
«sistema di misurazione intelligente»: un sistema di misurazione intelligente quale definito all', punto 23), della direttiva (UE) 2019/944;
46)
«interoperabilità»: l'interoperabilità quale definita all', punto 24), della direttiva (UE) 2019/944;
47)
«distribuzione»: la distribuzione quale definita all', punto 28), della direttiva (UE) 2019/944;
48)
«gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione quale definito all', punto 29), della direttiva (UE) 2019/944;
49)
«efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all', punto 30), della direttiva (UE) 2019/944;
50)
«energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili quale definita all', punto 31), della direttiva (UE) 2019/944;
51)
«generazione distribuita»: la generazione distribuita quale definita all', punto 32), della direttiva (UE) 2019/944;
52)
«trasmissione»: la trasmissione quale definita all', punto 34), della direttiva (UE) 2019/944;
53)
«gestore del sistema di trasmissione»: il gestore del sistema di trasmissione quale definito all', punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;
54)
«utente del sistema»: l'utente del sistema quale definito all', punto 36), della direttiva (UE) 2019/944;
55)
«generazione»: la generazione quale definita all', punto 37), della direttiva (UE) 2019/944;
56)
«produttore»: il produttore quale definito all', punto 38), della direttiva (UE) 2019/944;
57)
«sistema interconnesso»: il sistema interconnesso quale definito all', punto 40), della direttiva (UE) 2019/944;
58)
«piccolo sistema isolato»: piccolo sistema isolato quale definito all', punto 42), della direttiva (UE) 2019/944;
59)
«piccolo sistema collegato»: il piccolo sistema collegato quale definito all', punto 43), della direttiva (UE) 2019/944;
60)
«servizio ancillare»: il servizio ancillare quale definito all', punto 48), della direttiva (UE) 2019/944;
61)
«servizio ancillare non relativo alla frequenza»: servizio ancillare non relativo alla frequenza quale definito all', punto 49), della direttiva (UE) 2019/944;
62)
«stoccaggio di energia»: lo stoccaggio di energia quale definito all', punto 59), della direttiva (UE) 2019/944;
63)
«centro di coordinamento regionale»: un centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell' del presente regolamento;
64)
«mercato dell'energia all'ingrosso»: il mercato dell'energia all'ingrosso quale definito all', punto 6), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
65)
«zona di offerta»: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità;
66)
«allocazione di capacità»: l'attribuzione di capacità interzonale;
67)
«area di controllo»: parte coerente del sistema interconnesso, gestita da un gestore unico del sistema e che include carichi fisici collegati e/o unità di generazione, se esistenti;
68)
«capacità netta di trasmissione coordinata»: metodo di calcolo della capacità basato sul principio della valutazione e della definizione ex ante dello scambio massimo di energia tra zone di offerta limitrofe;
69)
«elemento critico di rete»: elemento di rete, all'interno di una zona di offerta o tra zone di offerta, preso in considerazione nel calcolo della capacità, che limita la quantità di energia elettrica che può essere scambiata;
70)
«capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;
71)
«unità di generazione»: il singolo generatore di energia elettrica appartenente ad un'unità di produzione.
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