biomassa

Questo termine è definito da 8 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

la biomassa quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001

Fonte: reg-2018-12-11-1999art. 2

frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica

Fonte: dlgs-2021-11-08-199art. 2

la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese sostanze animali e vegetali), silvicoltura e relative industrie, comprese la piscicoltura e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

Fonte: reg-2016-11-30-2281art. 2

la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

Fonte: dlgs-2005-05-30-128art. 2

la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

Fonte: dlgs-2011-03-03-28art. 2

la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica

Fonte: dir-2018-12-11-2001art. 2

la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

Fonte: dir-2009-04-23-28art. 2

a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico

Fonte: dir-2015-11-25-2193art. 3
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