Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2015
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«emissione», lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;
2)
«valore limite di emissione», la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo;
3)
«ossidi di azoto» (NOx), l'ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2);
4)
«polveri», particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;
5)
«impianto di combustione», qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
6)
«impianto di combustione esistente», un impianto di combustione messo in funzione prima del 20 dicembre 2018 o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il 20 dicembre 2018;
7)
«nuovo impianto di combustione», un impianto diverso da un impianto di combustione esistente;
8)
«motore», un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;
9)
«motore a gas», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;
10)
«motore diesel», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;
11)
«motore a doppia alimentazione», un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;
12)
«turbina a gas», qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, tutte con o senza bruciatore supplementare;
13)
«piccolo sistema isolato», un piccolo sistema isolato quale definito all', punto 26, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
14)
«microsistema isolato», un microsistema isolato quale definito all', punto 27, della direttiva 2009/72/CE;
15)
«combustibile», qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;
16)
«combustibile di raffineria», materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, incluso gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;
17)
«rifiuto», rifiuto definito tale all', punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
18)
«biomassa»:
a)
prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
b)
i seguenti rifiuti:
i)
rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
ii)
rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se è recuperata l'energia termica;
iii)
rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
iv)
rifiuti di sughero;
v)
rifiuti di legno a eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
19)
«gasolio»:
a)
qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 o 2710 20 19 ; o
b)
qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
20)
«gas naturale», metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti e altri costituenti;
21)
«olio combustibile pesante»:
a)
qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , o 2710 20 39 ; o
b)
qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui al punto 19, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti;
22)
«ore operative», il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione è in funzione e scarica emissioni nell'aria, esclusi i periodi di avvio e di arresto;
23)
«gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto di combustione o, se previsto dalla normativa nazionale, a cui sia stato delegato un potere economico determinante sul funzionamento tecnico dell'impianto;
24)
«zona», parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria, come stabilito nella direttiva 2008/50/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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