Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2005
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa; b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti; d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante. 2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I. 3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;128#art-2

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Definizioni (Art. 2 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.) — Testo vigente | Portale Normativo