Art. 5

Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

In vigore dal 13 lug 2005
Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili. 1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all' del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all', comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresì, prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;128#art-5

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