Art. 6
Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
In vigore dal 13 lug 2005
Promozione della ricerca e della diffusione
di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
1. Le attività di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonché le attività di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all' del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalità stabilite nel medesimo accordo di programma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;128#art-6