Art. 9

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 13 lug 2005
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, è data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 è data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Scajola, Ministro delle attività produttive Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;128#art-9

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