Definizione data dalla norma indicata.
l’osservazione, effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo, di un peschereccio che può rispondere ad uno o più dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1
Fonte: reg-2008-07-29-1005 — art. 2 →