Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi trasferimento di tonno rosso: i) dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto
Fonte: reg-2007-12-17-1559 — art. 2 →qualsiasi trasferimento: i) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura o dalla tonnara alla gabbia di trasporto
Fonte: reg-2009-04-06-302 — art. 2 →