Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a)
«PCC»: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
b)
«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina, le navi da trasporto, i rimorchiatori e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;
c)
«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;
d)
«attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:
i)
dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;
ii)
da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;
e)
«tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;
f)
«ingabbiamento»: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso vivo senza che questo sia salpato a bordo;
g)
«ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da 2 a 6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;
h)
«allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;
i)
«trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
j)
«nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
k)
«pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
l)
«pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
m)
«compito II»: il compito II quale definito dalla ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990);
n)
«nave da trasporto»: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso o di allevamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1559:oj#art-2