Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «PCC»: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti; b) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina, le navi da trasporto, i rimorchiatori e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo; c) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi; d) «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento di tonno rosso: i) dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto; ii) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra; e) «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata; f) «ingabbiamento»: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso vivo senza che questo sia salpato a bordo; g) «ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da 2 a 6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso; h) «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale; i) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; j) «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; k) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; l) «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; m) «compito II»: il compito II quale definito dalla ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990); n) «nave da trasporto»: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso o di allevamento.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1559) — Testo vigente | Portale Normativo