Definizione data dalla norma indicata.
i trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, ad eccezione delle vie navigabili nazionali non collegate alle vie navigabili degli altri Stati membri, o le operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
Fonte: dir-1996-06-03-35 — art. 2 →