Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 giu 1996
Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «impresa»: ogni persona fisica, persona giuridica con o senza fini di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, nonché ogni organismo soggetto alla pubblica autorità, dotato di personalità giuridica propria o dipendente da un'autorità avente tale personalità, che effettua il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose; b) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti e esercitare le funzioni definite all', ed in possesso del certificato di formazione di cui all'; c) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1); d) «attività di cui trattasi»: i trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, ad eccezione delle vie navigabili nazionali non collegate alle vie navigabili degli altri Stati membri, o le operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
Storico versioni

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