Art. 6

Validità del certificato

In vigore dal 3 giu 1996
Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. La validità del certificato è automaticamente rinnovata per periodi di cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di formazione complementare o superato una prova di controllo, entrambi riconosciuti dall'autorità competente.
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Validità del certificato (Art. 6 Direttiva (UE) 1996/35) — Testo vigente | Portale Normativo