Art. 7
Notifica di incidente
In vigore dal 3 giu 1996
Quando nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo.
Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste negli Stati membri ai sensi di qualsiasi altra legislazione internazionale, comunitaria o nazionale.
Storico versioni
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