Art. 12
In vigore dal 3 giu 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1996.
Per il Consiglio Il Presidente T. TREU
ALLEGATO I
ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL', PARAGRAFO 1
Il consulente è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti:
- verificare l'osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose,
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose,
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, relativa alle attività della medesima per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.
I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività di cui trattasi dell'impresa:
- le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e iscrizione di tale formazione nei rispettivi fascicoli personali;
- l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
- l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;
- l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL', PARAGRAFO 4
Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
- conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
- conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato previste dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
- procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele,
- struttura dell'enumerazione delle materie,
- classi di merci pericolose e principi di classificazione,
- natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati,
- proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
- tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura,
- requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi,
- stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
- iscrizione sulle etichette di pericolo,
- apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo,
- segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
- informazioni contenute nei documenti di trasporto,
- dichiarazione di conformità del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
- carico completo,
- trasporto alla rinfusa,
- trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi,
- trasporto in contenitori,
- trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
- carico e scarico (tasso di riempimento),
- sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
- documenti di trasporto,
- consegne scritte,
- certificato di autorizzazione del veicolo,
- certificato di formazione per i conducenti di veicoli,
- attestato di formazione per la navigazione interna,
- copia di qualsiasi deroga,
- altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.
ALLEGATO III
>INIZIO DI UN GRAFICO>
MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL', PARAGRAFO 5
Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
Certificato n.:
Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:
Cognome:
Nome completo:
Luogo di nascita e data:
Nazionalità:
Firma del titolare:
valido sino al ......................... (data) per le imprese di trasporto di merci pericolose nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:
su strada
per ferrovia
per via navigabile
Rilasciato da:
Data:
Firma:
Rinnovato fino al:
Da:
Data:
Firma:
>FINE DI UN GRAFICO>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:35:oj#art-12