Art. 12

Art. 12

In vigore dal 3 giu 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente T. TREU ALLEGATO I ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL', PARAGRAFO 1 Il consulente è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti: - verificare l'osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose, - consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose, - provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, relativa alle attività della medesima per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali. I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività di cui trattasi dell'impresa: - le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate; - le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate; - le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico; - il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e iscrizione di tale formazione nei rispettivi fascicoli personali; - l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico; - il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico; - l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi; - la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati; - la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate; - l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci; - l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative; - l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico. ALLEGATO II ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL', PARAGRAFO 4 Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie: I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali: - conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose; - conoscenza delle principali cause di incidenti. II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato previste dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda: 1) la classificazione delle merci pericolose: - procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele, - struttura dell'enumerazione delle materie, - classi di merci pericolose e principi di classificazione, - natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati, - proprietà fisico-chimiche e tossicologiche; 2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori: - tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura, - requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi, - stato dell'imballaggio e controllo periodico; 3) le iscrizioni e le etichette di pericolo: - iscrizione sulle etichette di pericolo, - apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo, - segnaletica e etichettatura; 4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto: - informazioni contenute nei documenti di trasporto, - dichiarazione di conformità del mittente; 5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione: - carico completo, - trasporto alla rinfusa, - trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi, - trasporto in contenitori, - trasporto in cisterne fisse o amovibili; 6) il trasporto di persone; 7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune; 8) la separazione dei materiali; 9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati; 10) il maneggio e la sistemazione del carico: - carico e scarico (tasso di riempimento), - sistemazione e separazione; 11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico; 12) l'equipaggio: formazione professionale; 13) i documenti di bordo: - documenti di trasporto, - consegne scritte, - certificato di autorizzazione del veicolo, - certificato di formazione per i conducenti di veicoli, - attestato di formazione per la navigazione interna, - copia di qualsiasi deroga, - altri documenti; 14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore; 15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio; 16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione; 17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti; 18) i requisiti relativi al materiale di trasporto. ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL', PARAGRAFO 5 Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose Certificato n.: Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato: Cognome: Nome completo: Luogo di nascita e data: Nazionalità: Firma del titolare: valido sino al ......................... (data) per le imprese di trasporto di merci pericolose nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto: su strada per ferrovia per via navigabile Rilasciato da: Data: Firma: Rinnovato fino al: Da: Data: Firma: >FINE DI UN GRAFICO>
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:35:oj#art-12