Definizione data dalla norma indicata.
la persona o l’entità designata a gestire il programma di obbligazioni garantite in caso di insolvenza di un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite nell’ambito di tale programma, o qualora tale ente creditizio sia stato considerato in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o, in circostanze eccezionali, qualora l’autorità competente stabilisca che il corretto funzionamento di tale ente creditizio sia gravemente a rischio
Fonte: dir-2019-11-27-2162 — art. 3 →