Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al diritto dell'Unione, quale il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza commerciale e statistica, l'integrità e l'accessibilità, per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di trattamento sicuro di determinare e controllare tutte le azioni di trattamento dei dati, compresi la visualizzazione, la conservazione, lo scaricamento,
Fonte: reg-2022-05-30-868 — art. 2 →l’ambiente di trattamento sicuro di cui all’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Fonte: reg-2025-07-01-2050 — art. 2 →