Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 lug 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2016/679 e all’ del regolamento (UE) 2018/1725. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «domanda di accesso ai dati»: le informazioni e la documentazione pertinente presentate dai ricercatori richiedenti al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell’organismo di ricerca al quale appartiene il ricercatore principale per ottenere lo status di «ricercatore abilitato» di cui all’articolo 40, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, per uno specifico progetto di ricerca che comporta l’accesso ai dati di un fornitore di dati; 2) «processo di accesso ai dati»: le fasi e le procedure che possono condurre alla fornitura dell’accesso ai dati di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065; 3) «ricercatore richiedente»: qualsiasi persona fisica che chiede l’accesso ai dati di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, a titolo individuale, in un gruppo o in quanto appartenente a un ente; 4) «ricercatore principale»: il ricercatore richiedente che presenta la domanda di accesso ai dati a titolo individuale o per conto di un ente o di un gruppo di ricercatori richiedenti; 5) «fornitore di dati»: un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designato come tale a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, al quale potrebbe essere indirizzata una richiesta motivata; 6) «richiesta motivata»: una richiesta motivata di accesso ai dati a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065; 7) «richiesta di modifica»: una richiesta di modifica a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065 presentata dal fornitore di dati al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a seguito del ricevimento di una richiesta motivata; 8) «ambiente di trattamento sicuro»: l’ambiente di trattamento sicuro di cui all’, punto 20), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni

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