Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione secondaria equivalente al livello 2 o 3 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione, nell'ambito di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo messi in atto da un istituto di insegnamento secondo il diritto o prassi amministrativa dello Stato membro interessato
Fonte: dir-2016-05-11-801 — art. 3 →una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l’educazione e cura della prima infanzia e l’istruzione secondaria di secondo grado o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale, considerato ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori da parte delle autorità competenti
Fonte: reg-2021-05-20-817 — art. 2 →