Definizione data dalla norma indicata.
le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini, b) «superficie prativa»: una superficie dell’allevamento bovino a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).
Fonte: dec-2007-12-20-96 — art. 2 →