Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«allevamenti bovini»: le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini,
b)
«superficie prativa»: una superficie dell’allevamento bovino a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:96(1):oj#art-2