Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «allevamenti bovini»: le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini, b) «superficie prativa»: una superficie dell’allevamento bovino a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).
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