Definizione data dalla norma indicata.
un «aeroporto» quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui, nel periodo di riferimento precedente, il traffico passeggeri è stato superiore a 800.000 passeggeri o il traffico merci è stato superiore a 100.000 tonnellate, e che non è situato in una regione ultraperiferica, come indicato all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
Fonte: dlgs-2025-12-10-187 — art. 3 →