Definizione data dalla norma indicata.
la diminuzione relativa, di una determinata percentuale, del punteggio attribuito a un’offerta risultante dalla sua valutazione da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore sulla base dei criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nei pertinenti documenti di appalto pubblico. Nei casi in cui il prezzo o il costo sia l’unico criterio di aggiudicazione dell’appalto, l’adeguamento del punteggio è l’aumento relativo, ai fini della valutazione delle offerte, di una determinata percentuale del prezzo proposto da un offerente
Fonte: reg-2022-06-23-1031 — art. 2 →