Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 giu 2022
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«operatore economico»: un operatore economico quale definito nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
b)
«beni»: i beni indicati nell’oggetto di una procedura di appalto pubblico e nei capitolati del pertinente contratto, esclusi i fattori produttivi, i materiali o gli ingredienti contenuti nei beni forniti;
c)
«valore stimato»: il valore stimato di un appalto calcolato ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
d)
«adeguamento del punteggio»: la diminuzione relativa, di una determinata percentuale, del punteggio attribuito a un’offerta risultante dalla sua valutazione da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore sulla base dei criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nei pertinenti documenti di appalto pubblico. Nei casi in cui il prezzo o il costo sia l’unico criterio di aggiudicazione dell’appalto, l’adeguamento del punteggio è l’aumento relativo, ai fini della valutazione delle offerte, di una determinata percentuale del prezzo proposto da un offerente;
e)
«prova»: qualsiasi informazione, certificato, documento giustificativo o dichiarazione che intende comprovare la conformità agli obblighi di cui all’, quali:
i)
i documenti che dimostrino che i beni sono originari dell’Unione o di un paese terzo;
ii)
una descrizione dei processi produttivi, compresi campioni, descrizioni o fotografie, per i beni oggetto di fornitura;
iii)
un estratto dei registri o dei rendiconti finanziari pertinenti da cui si evinca l’origine dei servizi, compreso il numero di partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
f)
«amministrazione aggiudicatrice»: un’amministrazione aggiudicatrice quale definita dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
g)
«ente aggiudicatore»: un ente aggiudicatore quale definito dalle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE;
h)
«parte interessata»: qualsiasi persona o entità i cui interessi potrebbero essere lesi da una misura o pratica di un paese terzo, quali imprese, associazioni di imprese o le principali organizzazioni intercategoriali che rappresentano le parti sociali a livello dell’Unione;
i)
«misura o pratica di un paese terzo»: un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, una procedura o prassi o una combinazione degli stessi, adottato o applicato da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori in un paese terzo a qualsiasi livello, che comporta gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni di tale paese terzo;
j)
«misura IPI»: una misura adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento che limita l’accesso di operatori economici, beni o servizi provenienti da paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione nel settore degli appalti non contemplati;
k)
«appalti non contemplati»: le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni rispetto a cui l’Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell’ambito di un accordo internazionale su appalti pubblici o concessioni;
l)
«appalti»: gli appalti pubblici quali definiti dalla direttiva 2014/24/UE, le concessioni quali definite dalla direttiva 2014/23/UE e gli appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti dalla direttiva 2014/25/UE;
m)
«offerente»: un offerente quale definito dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
n)
«paese»: uno Stato o territorio doganale a sé stante; termine senza considerazioni di sovranità;
o)
«subappalto»: l’incarico, assegnato a terzi, per l’esecuzione parziale di un appalto; non comprende la semplice fornitura di beni o parti necessari per la prestazione di un servizio.
2. Ai fini del presente regolamento, a eccezione dell’, paragrafi 3 e 7, l’esecuzione di lavori od opere ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è considerata prestazione di servizio.
Storico versioni
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