Art. 3
Determinazione dell’origine
In vigore dal 23 giu 2022
Determinazione dell’origine
1. Si ritiene che l’origine di un operatore economico sia:
a)
per le persone fisiche, il paese di cui la persona ha la cittadinanza o in cui tale persona gode del diritto di residenza permanente;
b)
per le persone giuridiche:
i)
il paese in base alla cui legislazione la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata e nel cui territorio la persona giuridica svolge un’attività commerciale sostanziale; o
ii)
se la persona giuridica non svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio del paese in cui è costituita o altrimenti organizzata, l’origine della persona giuridica è l’origine della persona o delle persone che possono esercitare, in maniera diretta o indiretta, un’influenza dominante sulla persona giuridica per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o di normativa che disciplina tale persona giuridica.
Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), si presume che la persona o le persone esercitino un’influenza dominante sulla persona giuridica in uno dei seguenti casi, direttamente o indirettamente:
a)
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto della persona giuridica;
b)
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dalla persona giuridica; o
c)
hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza della persona giuridica.
2. Nel caso in cui un operatore economico sia un gruppo di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o una loro combinazione e almeno uno di tali persone o enti sia originario di un paese terzo i cui operatori economici, beni o servizi sono soggetti a una misura IPI, la misura IPI stessa si applica anche alle offerte presentate da tale gruppo.
Tuttavia, quando la partecipazione di tali persone o enti al gruppo sia inferiore al 15 % del valore dell’offerta presentata dal gruppo in questione, la misura IPI non si applica all’offerta, salvo che tali persone o enti siano necessari per soddisfare la maggior parte di almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto pubblico.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all’operatore economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell’origine dell’operatore economico entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Se l’operatore economico omette di fornire tali informazioni o documentazione senza una spiegazione ragionevole e impedisce in tal modo la verifica dell’origine dell’operatore economico da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori o rende tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, tale operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico in questione.
4. L’origine di un bene è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 e l’origine di un servizio è determinata in base all’origine dell’operatore economico che lo presta.
Storico versioni
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