Art. 8
Obblighi per l’aggiudicatario
In vigore dal 23 giu 2022
Obblighi per l’aggiudicatario
1. Nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro in cui il valore stimato di tali appalti è pari o superiore ai valori di cui all’ della direttiva 2014/23/UE, all’ della direttiva 2014/24/UE e all’ della direttiva 2014/25/UE, e in cui gli accordi quadro sono soggetti alla misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nella documentazione dell’appalto pubblico i seguenti obblighi a carico dell’aggiudicatario:
a)
l’obbligo di non concedere in subappalto più del 50 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI;
b)
per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, l’obbligo di garantire, per la durata dell’appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell’esecuzione dell’appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell’appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall’aggiudicatario o da un subappaltatore;
c)
l’obbligo di fornire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, su loro richiesta, prove adeguate corrispondenti alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell’appalto;
d)
l’obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) o b), compresa tra il 10 % e il 30 % del valore totale dell’appalto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), è sufficiente fornire prove attestanti che più del 50 % del valore totale dell’appalto è originario di paesi diversi dal paese terzo soggetto alla misura IPI. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore chiedono prove pertinenti qualora esistano indicazioni ragionevoli del mancato rispetto del paragrafo 1, lettera a) o b), o se l’appalto è aggiudicato a un gruppo di operatori economici che comprende una persona giuridica originaria del paese terzo soggetto a una misura IPI.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento agli obblighi stabiliti dal presente articolo nella documentazione per le procedure di appalto pubblico cui è applicabile una misura IPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1031:oj#art-8