Art. 9

Deroghe

In vigore dal 23 giu 2022
Deroghe 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare alla procedura di appalto pubblico una misura IPI se: a) solo offerte di operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI soddisfano i requisiti di gara; o b) la decisione di non applicare la misura IPI è giustificata da motivi imperativi di interesse generale quali la salute pubblica o la tutela dell’ambiente. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che decide di non applicare una misura IPI fornisce alla Commissione le informazioni seguenti, con modalità decise dal rispettivo Stato membro ed entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto: a) la denominazione e il recapito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore; b) la descrizione dell’oggetto dell’appalto; c) le informazioni sull’origine degli operatori economici; d) le ragioni alla base della decisione di non applicare la misura IPI e una motivazione dettagliata dell’applicazione della deroga; e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. La Commissione può chiedere allo Stato membro in questione di fornire informazioni aggiuntive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1031:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo