Art. 11
Procedura di comitato
In vigore dal 23 giu 2022
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’ del regolamento (UE) 2015/1843. Esso è un comitato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere sull’adozione di un progetto di misura IPI sotto forma di un’esclusione di offerte a norma dell’, paragrafo 6, lettera b), del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1031:oj#art-11