Art. 11

Procedura di comitato

In vigore dal 23 giu 2022
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’ del regolamento (UE) 2015/1843. Esso è un comitato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere sull’adozione di un progetto di misura IPI sotto forma di un’esclusione di offerte a norma dell’, paragrafo 6, lettera b), del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2022/1031 — Procedura di comitato | Portale Normativo